Abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti significa impedire che ci siano differenze di trattamento tra chi lavora nell’azienda committente e chi in un’azienda appaltatrice o in un’azienda in sub-appalto, riaffermando il principio che chi opera nel sistema degli appalti deve vedersi garantiti gli stessi diritti e le stesse tutele.
Significa difendere i diritti di coloro che sono coinvolti nei processi di esternalizzazione di fronte ai frequenti fallimenti delle imprese in sub appalto e in sub fornitura, spesso accompagnati dalla loro irreperibilità dopo la cessazione dell’attività lavorativa e contrastare le pratiche di concorrenza sleale. In sostanza, il quesito chiede che ci sia un’uguale responsabilità, in tutto e per tutto (responsabilità solidale), tra committente e appaltatore nei confronti di tutto ciò che succede nei rapporti di lavoro.
Dunque, se il referendum viene approvato il committente sarà chiamato a rispondere per eventuali violazioni compiute dall’impresa appaltatrice nei confronti del lavoratore. Di conseguenza, l’azienda che appalta sarà tenuta a esercitare un controllo più rigoroso su quella a cui affida un appalto.
IL QUESITO
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”?»